Il Presidente generale del CAI Vincenzo Torti è intervenuto a Milano all’Assemblea del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico di sabato 25 marzo per portare il saluto di tutto il Sodalizio al CNSAS e per ringraziare dell’impegno e della qualità di quanto ogni soccorritore fa nel suo quotidiano.

Rispetto al recente accordo quadro tra Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il Presidente precisa che pur essendo componente di diritto del CONAGAI il tema non è stato trattato in quella sede, impedendo quindi la possibilità di poter esprimere qualsiasi valutazione.

In riferimento al merito ha fatto presente che vista la collaborazione storica tra Guide alpine e CNSAS – molte Guide sono iscritte al CNSAS – stupisce che in qualche modo tale accordo non sia stato oggetto di una valutazione preventiva e approfondita. “Anche se si tratta di un accordo quadro, il mio sommesso parere è che può essere letto e usato in modi strumentali, cosa che speriamo non accada. In ogni caso – ha proseguito Torti – ferma restando la piena libertà delle Guide Alpine di determinarsi nel modo che ritengono più opportuno, non può passare inosservato il disagio già manifestato da alcuni Collegi regionali. Se l’auspicio è la formazione dei Vigili del Fuoco che questo non diventi però una scorciatoia sul percorso formativo che ogni soccorritore che presta la sua opera in montagna deve affrontare. Percorso lungo, articolato e di altissimo livello qualitativo. Non c’è alcun bisogno di fomentare concorrenza in un contesto di salvataggio di vite umane, il nostro CNSAS ha dimostrato in anni di valoroso lavoro quali standard abbia ormai raggiunto”.


Torti ha infine tenuto a specificare anche due particolari perplessità: la prima riguardante la circostanza che un accordo quadro di questo tipo, che è anche di promozione economica della professione, venga sottoscritto da CONAGAI che è realtà che ha finalità ordinistiche e disciplinari; la seconda sul fatto che l’accordo sia stato siglato senza conforme delibera dell’organo collegiale e dunque preventiva autorizzazione.